Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenute al possesso della “Patente a crediti per i cantieri” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione solamente di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad es. professionisti) Sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Dal 1° ottobre 2024 è attiva, per l’ottenimento Patente a Crediti, la funzionalità di presentazione dell’istanza sul Portale dei Servizi INL (https://servizi.ispettorato.gov.it) tramite SPID o CIE. (Dal 1° ottobre l’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutive all’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it costituisce modalità da utilizzare in via residuale nel caso in cui non sia possibile, per problematiche tecniche, completare sul Portale la procedura di rilascio della patente. A partire dal 1° novembre p.v. sarà comunque necessario aver richiesto la patente attraverso il citato Portale dei Servizi e non ci si potrà più avvalere della comunicazione a
mezzo PEC).
Alla fine della compilazione sul portale, sarà già possibile scaricare la ricevuta dell’istanza per il rilascio della Patente a Crediti (la Patente vera e propria sarà emessa successivamente a seguito emissione di altri provvedimenti normativi).

FAQ
Quando una impresa opera in un “cantiere” come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.?

  • quando riceve un Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Committente o comunque
  • quando svolge “lavori edili o di ingegneria civile” come definiti all’All. X del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
  • quando opera in un ambito in cui si stanno svolgendo anche “lavori edili o di ingegneria civile”

Quando si tratta di lavoratore autonomo?

  • Sono considerati lavoratori autonomi le imprese individuali senza lavoratori

È possibile lavorare nei cantieri in attesa del rilascio della patente?

  • Dopo la presentazione della domanda, è consentito svolgere le attività in cantiere in attesa del rilascio della patente, a meno che non venga comunicato dall’ispettorato un accertamento sull’assenza di uno o più requisiti

Se la mia azienda è Committente di un cantiere, piccolo o grande che sia, il Committente o un Responsabile Lavori da questi nominato, deve verificare il possesso della patente ad imprese e lavoratori autonomi che vi operino?

  • Sì, deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, deve verificare il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III

Requisiti necessari ai fini del rilascio della patente:
a) iscrizione alla CCIAA;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del
D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

“Patente a Crediti” nei cantieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *