Le emissioni odorigene così come definite nella Parte Quinta del decreto Legislativo 152/2006 -cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA)- rappresentano un potenziale inquinamento ambientale in particolare se
emesse da attività industriali o artigianali.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il decreto direttoriale n. 309, del 28
giugno 2023, ha approvato gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, elaborati nell’ambito del “Coordinamento emissioni” previsto dall’articolo 281, comma 9, del TUA 1 , ferma restando la competenza regionale nella disciplina delle emissioni odorigene (tramite provvedimenti normativi o in sede di rilascio dell’autorizzazione).
La base giuridica degli “Indirizzi” ministeriali è rappresentata dall’articolo 272-bis 2 del TUA e, più in generale, dalle norme del TUA che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.
La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006, è volta a garantire, infatti, un livello di tutela ambientale che deve essere assicurato già in sede di istruttoria al momento del rilascio delle autorizzazioni.
Assumono un ruolo importante, per l’efficace applicazione degli “Indirizzi”, le normative regionali e statali
che in futuro interverranno in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.).
Gli Indirizzi possono in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità
tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali delle autorità competenti, senza interferire con
l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino un equivalente livello di tutela
in materia di emissioni odorigene.
Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del TUA (soggetti ad
autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in
via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA (l’articolo 29-bis del TUA prevede che le condizioni dell’AIA siano
definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusions di settore e il successivo articolo 29-sexies, comma 4-ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati ai BAT-AELs quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione).
Gli “Indirizzi” assumono la natura di documento tecnico di indirizzo per autorità e per operatori del settore,
contenendo una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa di cui alla Parte Quinta del TUA e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti la modulazione e l’attuazione di tali orientamenti.
In particolare i suddetti Indirizzi, rimandano alla titolarità dell’autorità regionale (attraverso la predisposizione di circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), per la definizione, sul territorio:
- – delle categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui
domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene; - – dello specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la
successiva procedura autorizzativa che, in base al livello di approfondimento da richiedere in funzione dell’oggetto della domanda di autorizzazione, può consistere in: procedura estesa, procedura semplificata, relazione di ricognizione.
La Regione Abruzzo ai fini del recepimento degli Indirizzi Ministeriali, con DGR 933 del 20/12/2023, avente
ad oggetto “D.lgs. 152/2006, Art. 272-Bis – Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, N. 309 del Ministero
dell’ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Approvazione Degli Indirizzi per l’applicazione
dell’articolo 272-bis del D.lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività (di seguito
Indirizzi). Istituzione Tavolo Di Lavoro regionale in materia di emissioni odorigene”, ha istituito un apposito
tavolo di lavoro per:
‒ L’elaborazione di uno strumento per l’applicazione a livello regionale degli Indirizzi;
‒ La predisposizione della modulistica da presentare nei casi di specie.
In tale contesto vengono emanate le presenti linee guida regionali (d’ora in avanti Linee guida) che recepiscono gli “Indirizzi” e definiscono le procedure operative in ambito autorizzativo e gestionale per il contenimento delle emissioni odorigene anche nelle situazioni di crisi.
Nello specifico, le presenti Linee Guida:
- Individuano le categorie generali di impianti ed attività con potenziale impatto odorigeno;
- Specificano le procedure amministrative da seguire (estesa, semplificata, relazione di ricognizione) in
caso di rilascio o rinnovo/modifica di un’autorizzazione di un impianto con potenziale impatto
odorigeno; - Indicano i contenuti delle istanze e la modulistica che i proponenti devono utilizzare in funzione del
tipo di procedura da seguire; - Stabiliscono i contenuti delle autorizzazioni in merito agli aspetti odorigeni (prescrizioni
impiantistico-gestionali e valori limite di emissione); - Indicano le modalità con cui devono essere gestiti i “casi critici”, al fine di valutare la necessità di
riesame dell’autorizzazione in corso di esercizio.
Le presenti Linee guida, essendo il recepimento regionale degli Indirizzi MASE, assumono parimenti la natura di documento tecnico di indirizzo per operatori del settore, nell’ambito della discrezionalità delle autorità competenti nelle valutazioni dei casi specifici.
Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha aggiornato, con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025, la Linea Guida “Emissioni Odorigene: Elementi di Riferimento e Approcci Metodologici per il Monitoraggio”, in modo da rendere la stessa coerente con gli Indirizzi MASE e aggiornata alle innovazioni
metodologiche e tecnologiche relative al monitoraggio e al controllo degli odori. Nell’elaborazione del
presente documento, si è tenuto conto pertanto anche della citata Linea Guida SNPA.
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